{"id":1867,"date":"2012-11-08T15:17:40","date_gmt":"2012-11-08T15:17:40","guid":{"rendered":"https:\/\/youdevmiami.com\/2012\/11\/08\/nuova-disciplina-dellordinamento-della-professione-forense-approvato-alla-camera-il-31102012\/"},"modified":"2021-08-31T04:58:44","modified_gmt":"2021-08-31T04:58:44","slug":"nuova-disciplina-dellordinamento-della-professione-forense-approvato-alla-camera-il-31102012","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/reboa.law\/?p=1867","title":{"rendered":"Nuova disciplina dell&#8217;ordinamento della professione forense approvato alla Camera il 31.10.2012"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong><span style=\"color: #0000ff\"><img decoding=\"async\" alt=\"alt\" src=\"https:\/\/reboa.law\/old_site\/axc.jpg\" style=\"border-bottom: 2px solid; border-left: 2px solid; width: 155px; height: 103px; border-top: 2px solid; border-right: 2px solid\" \/><\/span>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 1.<br \/> \t(Disciplina dell&#8217;ordinamento forense).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. La presente legge, nel rispetto dei princ\u00ecpi costituzionali e della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. L&#8217;ordinamento forense, stante la specificit\u00e0 della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa \u00e8 preposta:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) regolamenta l&#8217;organizzazione e l&#8217;esercizio della professione di avvocato e, nell&#8217;interesse pubblico,<br \/> \tassicura la idoneit\u00e0 professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libert\u00e0 e della dignit\u00e0 della persona;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) garantisce l&#8217;indipendenza e l&#8217;autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell&#8217;effettivit\u00e0 della difesa e della tutela dei diritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) tutela l&#8217;affidamento della collettivit\u00e0 e della clientela, prescrivendo l&#8217;obbligo della correttezza dei<br \/> \tcomportamenti e la cura della qualit\u00e0 ed efficacia della prestazione professionale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) favorisce l&#8217;ingresso alla professione di avvocato e l&#8217;accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. All&#8217;attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell&#8217;ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perch\u00e9 su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla<br \/> \trichiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Decorsi i termini per l&#8217;espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4-bis. Dall&#8217;attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri<br \/> \ta carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell&#8217;ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 2.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>(Disciplina della professione di avvocato).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;avvocato \u00e8 un libero professionista che, in libert\u00e0, autonomia e indipendenza, svolge le attivit\u00e0 di cui ai commi 5 e 6.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. L&#8217;avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l&#8217;effettivit\u00e0 della tutela dei diritti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. L&#8217;iscrizione ad un albo circondariale \u00e8 condizione per l&#8217;esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l&#8217;esame di Stato di cui all&#8217;articolo 47, ovvero l&#8217;esame di abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altres\u00ec iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari pi\u00f9 gravi. L&#8217;iscritto, nei successivi due anni, non pu\u00f2 esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L&#8217;avvocato pu\u00f2<br \/> \tesercitare l&#8217;attivit\u00e0 di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all&#8217;albo speciale regolato dall&#8217;articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l&#8217;esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. L&#8217;avvocato, nell&#8217;esercizio della sua attivit\u00e0, \u00e8 soggetto alla legge e alle regole deontologiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Sono attivit\u00e0 esclusive dell&#8217;avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l&#8217;assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l&#8217;attivit\u00e0 di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale \u00e8 riservata agli avvocati l&rsquo;attivit\u00e0 professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale ove connessa all&rsquo;attivit\u00e0 giurisdizionale \u00e8 di competenza, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, degli avvocati. \u00c8 comunque consentita l&#8217;instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l&#8217;assistenza legale stragiudiziale, nell&#8217;esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l&#8217;opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attivit\u00e0 \u00e8 costituito in forma di societ\u00e0, tali attivit\u00e0 possono essere altres\u00ec svolte in favore dell&#8217;eventuale societ\u00e0 controllante, controllata o collegata, ai sensi dell&#8217;articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario \u00e8 un&#8217;associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purch\u00e9 portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attivit\u00e0 possono essere svolte esclusivamente nell&#8217;ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all&#8217;interesse dei propri associati ed iscritti. \u00c8 altres\u00ec consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. L&#8217;uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonch\u00e9 agli avvocati dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. L&#8217;uso del titolo \u00e8 vietato a chi sia stato radiato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 3.<br \/> \t(Doveri e deontologia).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di avvocato deve essere fondato sull&#8217;autonomia e sulla indipendenza dell&#8217;azione professionale e del giudizio intellettuale. L&#8217;avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d&#8217;ufficio, in quanto iscritto all&#8217;apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealt\u00e0, probit\u00e0, dignit\u00e0, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princ\u00ecpi della corretta e leale concorrenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. L&#8217;avvocato esercita la professione uniformandosi ai princ\u00ecpi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 66, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l&#8217;avvocato \u00e8 tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza per quanto possibile, devono essere caratterizzatedall&#8217;osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l&#8217;espressa indicazionedella sanzione applicabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 4.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>(Associazioni e societ\u00e0 tra avvocati e multidisciplinari).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. La professione forense pu\u00f2 essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L&#8217;incarico professionale \u00e8 tuttavia sempre conferito all&#8217;avvocato in via personale. La partecipazione ad un&#8217;associazione tra avvocati non pu\u00f2 pregiudicare l&#8217;autonomia, la libert\u00e0 e l&#8217;indipendenza intellettuale o di giudizio dell&#8217;avvocato nello svolgimento dell&#8217;incarico che gli \u00e8 conferito. \u00c8 nullo ogni patto contrario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all&#8217;albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense pu\u00f2 essere altres\u00ec esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell&#8217;ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell&#8217;articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell&#8217;associazione \u00e8 fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della societ\u00e0. L&#8217;attivit\u00e0 professionale svolta dagli associati d\u00e0 luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. L&#8217;avvocato pu\u00f2 essere associato ad una sola associazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l&#8217;esercizio di attivit\u00e0 proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi \u00e8 almeno un avvocato iscritto all&#8217;albo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t9. L&#8217;associato \u00e8 escluso se cancellato o sospeso dall&#8217;albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Pu\u00f2 essere escluso per effetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 2286 del codice civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attivit\u00e0 professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 5.<br \/> \t(Delega al Governo per l&rsquo;esercizio in forma societaria della professione forense)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Al fine di consentire l&#8217;esercizio della professione forense in forma societaria, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di societ\u00e0 tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il governo \u00e8 delegato ad adottare, entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le societ\u00e0 tra avvocati in considerazione della specificit\u00e0 della professione forense.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:<br \/> \ta) in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessit\u00e0 di garantire l&#8217;indipendenza e l&#8217;autonomia intellettuale dell&#8217;avvocato, l&#8217;esercizio in forma societaria della professione forense \u00e8 consentito solo a societ\u00e0 costituite da soci avvocati;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) l&#8217;esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attivit\u00e0<br \/> \timprenditoriale;<br \/> \tc) l&#8217;uso nella denominazione o ragione sociale dell&#8217;indicazione \u00absociet\u00e0 tra avvocati\u00bb \u00e8 consentito soltanto alle societ\u00e0 in cui tutti i soci sono avvocati iscritti all&#8217;albo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) l&#8217;organo di gestione non pu\u00f2 essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) l&#8217;incarico professionale \u00e8 conferito nel rispetto del principio della personalit\u00e0 della prestazione<br \/> \tprofessionale;<br \/> \tf) l&#8217;esecuzione dell&#8217;incarico professionale conferito alla societ\u00e0 pu\u00f2 essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tg) esclusione del socio sospeso dall&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale ovvero cancellato o radiato dall&#8217;albo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \th) la societ\u00e0 tra avvocati \u00e8 iscritta in un&#8217;apposita sezione speciale dell&#8217;albo dell&#8217;ordine territoriale nel quale \u00e8 posta la sede sociale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ti) i redditi prodotti dalla societ\u00e0 tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tl) la societ\u00e0 tra avvocati \u00e8 tenuta al rispetto del codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la societ\u00e0 tra avvocati \u00e8 soggetta alla potest\u00e0 disciplinare dell&#8217;ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall&#8217;ordinamento professionale forense, nei confronti delle societ\u00e0 tra avvocati pu\u00f2 essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo \u00e8 graduato tenendo conto della gravit\u00e0 dell&#8217;illecito commesso;<br \/> \tm) \u00e8 fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;<br \/> \tn) alle societ\u00e0 tra avvocati costituite in forma di societ\u00e0 semplice, societ\u00e0 in nome collettivo e societ\u00e0 in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tm) \u00e8 fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;<br \/> \to) la societ\u00e0 tra avvocati non \u00e8 soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tp) la societ\u00e0 tra avvocati pu\u00f2 accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi 1 e 2 \u00e8 sottoposto al parere delle<br \/> \tCommissioni parlamentari competenti per materia.<br \/> \t4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 \u00e8 emanato sentito il CNF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall&#8217;articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le societ\u00e0 tra avvocati. Il decreto legislativo \u00e8 adottato su proposta del ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense e successivamente trasmesso al Parlamento perch\u00e9 sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere \u00e8 reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto \u00e8 emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a<br \/> \tscadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l&#8217;emanazione del decreto<br \/> \tlegislativo, o successivamente, la scadenza di quest&#8217;ultimo \u00e8 prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo pu\u00f2 emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi<br \/> \tprevisti per l&#8217;emanazione dell&#8217;originario decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Nell&#8217;esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) prevedere che l&#8217;esercizio in forma societaria della professione forense sia consentito esclusivamente a societ\u00e0 di persone, societ\u00e0 di capitali o societ\u00e0 cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all&#8217;albo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta-bis) prevedere che ciascun avvocato pu\u00f2 far parte di una sola societ\u00e0 di cui alla lettera a);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l&#8217;indicazione \u00absociet\u00e0 tra avvocati\u00bb;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) disciplinare l&#8217;organo di gestione della societ\u00e0 tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possono essere estranei alla compagine sociale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) stabilire che l&#8217;incarico professionale, conferito alla societ\u00e0 ed eseguito secondo il principio della personalit\u00e0 della prestazione professionale, pu\u00f2 essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) prevedere che la responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 e quella dei soci non escludano la responsabilit\u00e0 del professionista che ha eseguito la prestazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tf) prevedere che la societ\u00e0 tra avvocati \u00e8 iscritta in una apposita sezione speciale dell&#8217;albo tenuto dall&#8217;ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societ\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tg) regolare la responsabilit\u00e0 disciplinare della societ\u00e0 tra avvocati, stabilendo che essa \u00e8 tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed \u00e8 soggetta alla competenza disciplinare dell&#8217;ordine di appartenenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \th) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall&#8217;albo nel quale \u00e8 iscritto costituisce causa di esclusione dalla societ\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ti) qualificare i redditi prodotti dalla societ\u00e0 tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tl) stabilire che l&#8217;esercizio in forma societaria della professione forense non costituisce attivit\u00e0 d&#8217;impresa e che, conseguentemente, la societ\u00e0 tra avvocati non \u00e8 soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tm) prevedere che alla societ\u00e0 tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull&#8217;esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio<br \/> \t2001, n. 96.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Dall&#8217;esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 6.<br \/> \t(Segreto professionale).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;avvocato \u00e8 tenuto verso i terzi, nell&#8217;interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell&#8217;attivit\u00e0 di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonch\u00e9 nello svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell&#8217;avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualit\u00e0 o per effetto dell&#8217;attivit\u00e0 svolta. L&#8217;avvocato \u00e8 tenuto ad adoperarsi affinch\u00e9 anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. L&#8217;avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ci\u00f2 di cui siano venuti a conoscenza nell&#8217;esercizio della professione o dell&#8217;attivit\u00e0 di collaborazione o in virt\u00f9 del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l&#8217;immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 7.<br \/> \t(Prescrizioni per il domicilio).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;avvocato deve iscriversi nell&#8217;albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinit\u00e0 e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall&#8217;articolo 18 dell&#8217;ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall&#8217;iscritto all&#8217;ordine che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell&#8217;ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l&#8217;ultimo domicilio comunicato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. L&#8217;avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne d\u00e0 immediata comunicazione scritta sia all&#8217;ordine di iscrizione, sia all&#8217;ordine del luogo ove si trova l&#8217;ufficio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Presso ogni ordine \u00e8 tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l&#8217;ordine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all&#8217;estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l&#8217;iscrizione nell&#8217;albo del circondario del tribunale ove avevano l&#8217;ultimo domicilio in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l&#8217;obbligo del contributo annuale per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 8.<br \/> \t(Impegno solenne).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Per poter esercitare la professione, l&#8217;avvocato assume dinanzi al consiglio dell&#8217;ordine in pubblica seduta l&#8217;impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: \u00abConsapevole della dignit\u00e0 della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealt\u00e0, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell&#8217;assistito nelle forme e secondo i princ\u00ecpi del nostro ordinamento\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 9.<br \/> \t(Specializzazioni).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. \u00c8 riconosciuta la possibilit\u00e0 per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalit\u00e0 che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell&#8217;articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libert\u00e0 e pluralismo dell&#8217;offerta formativa e della relativa scelta individuale:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) l&#8217;elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificit\u00e0 formative imposte dai differenti riti processuali e delle specificit\u00e0 formative imposte dall&#8217;autonomia, anche interdisciplinare, di singole materie del diritto, da aggiornare almeno ogni tre anni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianit\u00e0 di iscrizione all&#8217;albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) in alternativa alla frequenza dei percorsi di cui alla lettera b) i requisiti necessari per accertare l&#8217;esperienza effettivamente maturata, come pure le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute, semprech\u00e9 sia stata maturata una anzianit\u00e0 di iscrizione all&#8217;albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, per l&#8217;organizzazione, anche di intesa tra loro, nell&#8217;ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) le sanzioni per l&#8217;uso indebito dei titoli di specializzazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tf) i requisiti richiesti ai fini del mantenimento del titolo del titolo di specialista.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l&#8217;avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo \u00e8 condizione necessaria per l&#8217;acquisizione del titolo. La commissione d&#8217;esame \u00e8 designata dal CNF e composta da suoi membri o da avvocati indicati dallo stesso CNF, da docenti universitari, da magistrati a riposo. Il CNF non pu\u00f2 organizzare i percorsi formativi e professionali di cui al comma 2, lettera b).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Il titolo di specialista \u00e8 attribuito esclusivamente dal CNF e pu\u00f2 essere revocato nel caso previsto dal comma 5.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. L&#8217;avvocato specialista \u00e8 tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento, le modalit\u00e0 con cui ha luogo detto aggiornamento, i corsi annuali per il cui conseguimento devono essere di almeno cinquanta ore. L&#8217;aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica \u00e8 condizione per il mantenimento del titolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. I soggetti di cui al comma 2, lettera d), organizzano con cadenza annuale, nell&#8217;ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) l&#8217;associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) lo statuto dell&#8217;associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l&#8217;aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) lo statuto esclude include espressamente il rilascio da parte dell&#8217;associazione di attestati di competenza professionale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attivit\u00e0 a fini di lucro;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) l&#8217;associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tf) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all&#8217;albo da almeno venti anni, sulla base dell&#8217;esperienza effettivamente maturata, come pure delle conoscenze acquisite possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell&#8217;articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo si determinano i requisiti ed i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell&#8217;ordine dell&#8217;iscritto<\/p>\n<p> \t1. \u00c8 riconosciuta la possibilit\u00e0 per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalit\u00e0 che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell&#8217;articolo 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il titolo di specialista si pu\u00f2 conseguire all&rsquo;esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. I percorsi formativi, le cui modalit\u00e0 di scioglimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facolt\u00e0 di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento di titolo specialista. All&#8217;attuazione del presente comma le universit\u00e0 provvedono nell&#8217;ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel<br \/> \tsettore oggetto di specializzazione \u00e8 riservato agli avvocati che abbiano maturato un&rsquo;anzianit\u00e0 di iscrizione all&rsquo;albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensione, di almeno otto anni e che dimostrino di aver esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attivit\u00e0 professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. L&rsquo;attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonch\u00e9 dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri<br \/> \ted i criteri sulla base dei quali valutare l&rsquo;esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attivit\u00e0 professionale in uno dei settori di specializzazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. Il titolo di specialista pu\u00f2 essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo<br \/> \ttitolo con le opportune specificazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 10.<br \/> \t(Informazioni sull&#8217;esercizio della professione).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. \u00c8 consentito all&#8217;avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purch\u00e9 in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il contenuto e la forma dell&#8217;informazione devono essere coerenti con la finalit\u00e0 della tutela dell&#8217;affidamento della collettivit\u00e0, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonch\u00e9 nel rispetto dei princ\u00ecpi del codice deontologico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalit\u00e0 dell&#8217;informazione e della comunicazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. L&#8217;inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. \u00c8 consentita all&#8217;avvocato la pubblicit\u00e0 informativa sulla propria attivit\u00e0 professionale, sull&#8217;organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni ed i titoli scientifici e<br \/> \tprofessionali posseduti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. La pubblicit\u00e0 e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con<br \/> \taltri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura ed ai limiti dell&#8217;obbligazione professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. L&#8217;inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 11.<br \/> \t(Formazione continua).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;avvocato ha l&#8217;obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualit\u00e0 delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell&#8217;interesse dei clienti e dell&#8217;amministrazione della giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Sono esentati dall&#8217;obbligo di cui al comma 1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell&#8217;articolo 9, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo; gli avvocati sospesi dall&#8217;esercizio professionale, ai sensi dell&#8217;articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all&#8217;albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di et\u00e0; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle universit\u00e0 in materie giuridiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Il CNF stabilisce le modalit\u00e0 e le condizioni per l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l&#8217;organizzazione dell&#8217;attivit\u00e0 di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi superando l&#8217;attuale sistema dei crediti formativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. L&#8217;attivit\u00e0 di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri<br \/> \tsoggetti, non costituisce attivit\u00e0 commerciale e non pu\u00f2 avere fini di lucro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Le regioni, nell&#8217;ambito delle potest\u00e0 ad esse attribuite dall&#8217;articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l&#8217;attribuzione di fondi per l&#8217;organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 12.<br \/> \t(Assicurazione per la responsabilit\u00e0 civile e polizza infortuni).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;avvocato, l&#8217;associazione o la societ\u00e0 fra professionisti devono stipulare autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilit\u00e0 civile derivante dall&#8217;esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L&#8217;avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1-bis. All&#8217;avvocato, all&#8217;associazione o alla societ\u00e0 fra professionisti \u00e8 fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a s\u00e9 e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell&#8217;attivit\u00e0 svolta nell&#8217;esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualit\u00e0 di<br \/> \tsostituto o di collaboratore esterno occasionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva delle polizze assicurative e di ogni loro variazione \u00e8 data comunicazione al consiglio dell&#8217;ordine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 13.<br \/> \t(Conferimenti dell&#8217;incarico e tariffe professionali).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;incarico professionale non pu\u00f2 essere conferito con l&#8217;apposizione di condizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il compenso professionale \u00e8 determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessit\u00e0 e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all&#8217;articolo 2233 del codice civile. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, nullit\u00e0 dell&#8217;accordo o liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista \u00e8 determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. L&#8217;avvocato \u00e8 tenuto a rendere nota la complessit\u00e0 dell&#8217;incarico, e a presentare, se richiesto, un preventivo di massima fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Per ogni incarico professionale, l&#8217;avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell&#8217;articolo 2233 del codice civile. L&#8217;avvocato pu\u00f2 prestare la sua attivit\u00e0 gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d&#8217;ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. I parametri di cui al comma 2, stabiliti con decreto ministeriale, comprendono anche i compensi per l&#8217;attivit\u00e0 di assistenza e consulenza, e devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Ogni magistratura giudicante quando procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze deve attenersi ai parametri stabiliti con il decreto ministeriale di cui al comma 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. \u00c8 consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore, rispetto a quello<br \/> \tdeterminato per lo svolgimento dell&#8217;incarico professionale, per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi, anche se redatti per iscritto, che prevedano la cessione all&#8217;avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all&#8217;avvocato una quota del risultato della controversia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attivit\u00e0 professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidariet\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi pu\u00f2 rivolgersi al consiglio dell&#8217;ordine affinch\u00e9 esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non \u00e8 raggiunto, per determinare i compensi, secondo i parametri ministeriali di cui al comma 2, ai sensi dell&#8217;articolo 29, comma 1, lettera l).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t9. Le eccezioni di nullit\u00e0 degli accordi relativi alla determinazione del compenso non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell&#8217;incarico o del rapporto professionale in caso di pluralit\u00e0 di incarichi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t10. Al primo comma dell&#8217;articolo 2233 del codice civile la parola \u00abtariffe\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente:<br \/> \t\u00abparametri.\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;avvocato pu\u00f2 esercitare l&#8217;incarico professionale anche a proprio favore. L&#8217;incarico pu\u00f2 essere svolto a titolo gratuito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il compenso spettante al professionista \u00e8 pattuito di regola per iscritto all&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. La pattuizione dei compensi \u00e8 libera: \u00e8 ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o pi\u00f9 affari, in base all&#8217;assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l&#8217;intera attivit\u00e0, a percentuale sul valore dell&#8217;affare o su quanto si prevede possa giovarsene non soltanto a livello strettamente patrimoniale il destinatario della prestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Sono vietati i patti con i quali l&#8217;avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Il professionista \u00e8 tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessit\u00e0 dell&#8217;incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal<br \/> \tmomento del conferimento alla conclusione dell&#8217;incarico; a richiesta \u00e8 altres\u00ec tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l&#8217;incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. I parametri indicati nel decreto emanato dal ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense ogni due anni, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 3, si applicano quando all&#8217;atto dell&#8217;incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, e nei casi in cui la prestazione professionale \u00e8 resa nell&#8217;interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l&#8217;unitariet\u00e0 e la semplicit\u00e0 nella determinazione dei compensi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attivit\u00e0 professionale<br \/> \tnegli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidariet\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi pu\u00f2 rivolgersi al consiglio dell&#8217;ordine affinch\u00e9 esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell&#8217;iscritto pu\u00f2 rilasciare un parere sulla congruit\u00e0 della pretesa dell&#8217;avvocato in relazione<br \/> \tall&#8217;opera prestata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t10. Oltre al compenso per la prestazione professionale all&#8217;avvocato \u00e8 dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell&#8217;interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie la cui misura massima \u00e8 determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese<br \/> \tvive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 14.<br \/> \t(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Salvo quanto stabilito per le difese d&#8217;ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l&#8217;avvocato ha piena libert\u00e0 di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l&#8217;accettazione. L&#8217;avvocato ha inoltre sempre la facolt\u00e0 di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. L&#8217;incarico per lo svolgimento di attivit\u00e0 professionale \u00e8 personale anche nell&#8217;ipotesi in cui sia conferito all&#8217;avvocato componente di un&#8217;associazione o societ\u00e0 professionale. Con l&#8217;accettazione dell&#8217;incarico l&#8217;avvocato ne assume la responsabilit\u00e0 personale illimitata, solidalmente con l&#8217;associazione o la societ\u00e0. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. L&#8217;avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. L&#8217;avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l&#8217;attivit\u00e0 svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non d\u00e0 mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. L&#8217;avvocato pu\u00f2 nominare stabilmente uno o pi\u00f9 sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l&#8217;ordine di appartenenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>TITOLO II<br \/> \tALBI, ELENCHI E REGISTRI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 15.<br \/> \t(Albi, elenchi e registri).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Presso ciascun consiglio dell&#8217;ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) l&#8217;albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le societ\u00e0 di appartenenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) gli elenchi degli avvocati specialisti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) l&#8217;elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) l&#8217;elenco degli avvocati sospesi dall&#8217;esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell&#8217;esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tf) l&#8217;elenco degli avvocati che hanno sub\u00ecto provvedimento disciplinare non pi\u00f9 impugnabile, comportante la radiazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tg) il registro dei praticanti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \th) l&#8217;elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ti) la sezione speciale dell&#8217;albo degli avvocati stabiliti, di cui all&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tl) l&#8217;elenco delle associazioni e delle societ\u00e0 comprendenti avvocati tra i soci, con l&#8217;indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tm) l&#8217;elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell&#8217;articolo 7;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tn) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. La tenuta e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;albo, degli elenchi e dei registri, le modalit\u00e0 di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell&#8217;ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. L&#8217;albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet<br \/> \tdell&#8217;ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia \u00e8 inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell&#8217;ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui \u00e8 custode, aggiornati al 31 dicembre dell&#8217;anno precedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell&#8217;ordine, l&#8217;elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell&#8217;anno precedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. Le modalit\u00e0 di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di redazione e pubblicazione dell&#8217;elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 16.<br \/> \t(Modifiche all&#8217;articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d&#8217;ufficio).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il comma 1 dell&#8217;articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di<br \/> \tprocedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate \u00abdecreto legislativo n. 271 del 1989\u00bb, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t\u00ab1. Il Consiglio dell&#8217;ordine forense predispone e aggiorna annualmente l&#8217;elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d&#8217;ufficio di cui all&#8217;articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il comma 1-bis dell&#8217;articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t\u00ab1-bis. Per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 \u00e8 necessario essere iscritti nell&#8217;elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all&#8217;avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L&#8217;irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l&#8217;esclusione dall&#8217;elenco dei difensori di ufficio\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all&#8217;entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla<br \/> \tdifesa d&#8217;ufficio, in base ai seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) previsione dei criteri e delle modalit\u00e0 di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti, che assicurino la stabilit\u00e0 e la competenza della difesa tecnica d&#8217;ufficio;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 \u00e8 trasmesso alle Camere per l&#8217;acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni<br \/> \tdall&#8217;assegnazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 17.<br \/> \t(Iscrizione e cancellazione).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Costituiscono requisiti per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all&#8217;Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all&#8217;Unione europea;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) avere superato l&#8217;esame di abilitazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell&#8217;ordine;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) godere del pieno esercizio dei diritti civili;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 18;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tf) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tg) non avere riportato condanne per i reati di cui all&#8217;articolo 51, comma 3-bis c.p.p. e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \th) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. L&#8217;iscrizione all&#8217;albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all&#8217;Unione europea \u00e8 consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un&#8217;universit\u00e0 italiana e ha superato l&#8217;esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell&#8217;Unione europea ai sensi della direttiva 98\/5\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell&#8217;ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all&#8217;articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all&#8217;Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell&#8217;articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. L&#8217;accertamento dei requisiti \u00e8 compiuto dal consiglio dell&#8217;ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. L&#8217;iscrizione nella sezione speciale dell&#8217;albo ai sensi dell&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, pu\u00f2 essere subordinata dal consiglio dell&#8217;ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l&#8217;esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo.<br \/> \t5. Per l&#8217;iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) g) e h) del comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. \u00c8 consentita l&#8217;iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilit\u00e0 di trasferimento.<br \/> \t7. La domanda di iscrizione \u00e8 rivolta al consiglio dell&#8217;ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di un mese trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda pu\u00f2 essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 13. La deliberazione deve essere motivata ed \u00e8 notificata in copia integrale entro quindici giorni all&#8217;interessato. Costui pu\u00f2 presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di un mese trenta giorni di cui al primo periodo, l&#8217;interessato pu\u00f2 entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell&#8217;iscrizione. Il provvedimento del CNF \u00e8 immediatamente esecutivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t9. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell&#8217;ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t10. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri \u00e8 pronunciata dal consiglio dell&#8217;ordine a richiesta dell&#8217;iscritto, quando questi rinunci all&#8217;iscrizione, ovvero d&#8217;ufficio o su richiesta del procuratore generale:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) quando l&#8217;iscritto non abbia prestato l&#8217;impegno solenne di cui all&#8217;articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) quando viene accertata la mancanza del requisito dell&#8217;esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell&#8217;articolo 21;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all&#8217;articolo 23, quando sia cessata l&#8217;appartenenza<br \/> \tall&#8217;ufficio legale dell&#8217;ente, salva la possibilit\u00e0 di iscrizione all&#8217;albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t11. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall&#8217;elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo \u00e8 deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 13, 14 e 15, nei casi seguenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) se il tirocinio \u00e8 stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno sei mesi. L&#8217;interruzione \u00e8 in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l&#8217;applicazione delle disposizioni in materia di maternit\u00e0 e di paternit\u00e0 oltre che di adozione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non pu\u00f2 essere richiesto trascorsi sei anni dall&#8217;inizio, per la prima volta, della pratica. L&#8217;iscrizione pu\u00f2 tuttavia permanere per tutto il tempo per cui \u00e8 stata chiesta o poteva essere chiesta l&#8217;abilitazione al patrocinio sostitutivo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) nei casi previsti per la cancellazione dall&#8217;albo ordinario, in quanto compatibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t12. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 11;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) automaticamente, alla scadenza del termine per l&#8217;abilitazione al patrocinio sostitutivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t13. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l&#8217;iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l&#8217;iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L&rsquo;iscritto pu\u00f2 chiedere di essere ascoltato personalmente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t14. Le deliberazioni del consiglio dell&#8217;ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all&#8217;interessato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t15. L&#8217;interessato pu\u00f2 presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall&#8217;interessato ha effetto sospensivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t16. L&#8217;avvocato cancellato dall&#8217;albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l&#8217;effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 8.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t17. Non si pu\u00f2 pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 59.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t18.L&#8217;avvocato riammesso nell&#8217;albo ai termini del comma 16 \u00e8 anche reiscritto nell&#8217;albo speciale di cui all&#8217;articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall&#8217;albo ordinario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t19. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l&#8217;interessato pu\u00f2 proporre ricorso al CNF ai sensi dell&#8217;articolo 62. Il ricorso contro la<br \/> \tcancellazione ha effetto sospensivo e il CNF pu\u00f2 provvedere in via sostitutiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t20. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell&#8217;ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 18.<br \/> \t(Incompatibilit\u00e0).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. La professione di avvocato \u00e8 incompatibile:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) con qualsiasi altra attivit\u00e0 di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente e con l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di notaio, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. \u00c8 consentita l&#8217;iscrizione nell&#8217;albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell&#8217;elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o consulenti del lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) con l&#8217;esercizio di qualsiasi attivit\u00e0 di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. \u00c8 fatta salva la possibilit\u00e0 di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) con la qualit\u00e0 di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societ\u00e0 di persone, aventi quale finalit\u00e0 l&#8217;esercizio di attivit\u00e0 di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonch\u00e9 con la qualit\u00e0 di amministratore unico o consigliere delegato di societ\u00e0 di capitali, anche in forma cooperativa, nonch\u00e9 con la qualit\u00e0 di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L&#8217;incompatibilit\u00e0 non sussiste se l&#8217;oggetto della attivit\u00e0 della societ\u00e0 \u00e8 limitato esclusivamente all&#8217;amministrazione di beni, personali o familiari, nonch\u00e9 per gli enti e consorzi pubblici e per le societ\u00e0 a capitale interamente pubblico;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) con qualsiasi attivit\u00e0 di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 19.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>(Eccezioni alle norme sulla incompatibilit\u00e0).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. In deroga a quanto stabilito nell&#8217;articolo 18, l&#8217;esercizio della professione di avvocato \u00e8 compatibile con l&#8217;insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell&#8217;universit\u00e0, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.<br \/> \t2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l&#8217;attivit\u00e0 professionale nei limiti consentiti dall&#8217;ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell&#8217;elenco speciale, annesso all&#8217;albo ordinario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. \u00c8 fatta salva l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco speciale per gli avvocati che esercitano attivit\u00e0 legale per conto degli enti pubblici con le limitate facolt\u00e0 disciplinate dall&#8217;articolo 23.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 20.<br \/> \t(Sospensione dall&#8217;esercizio professionale).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Sono sospesi dall&#8217;esercizio professionale durante il periodo della carica: l&#8217;avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l&#8217;avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l&#8217;avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l&#8217;avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l&#8217;avvocato eletto presidente di provincia con pi\u00f9 di un milione di abitanti e sindaco di comune con pi\u00f9 di 500.000 abitanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. L&#8217;avvocato iscritto all&#8217;albo pu\u00f2 chiedere la sospensione dall&#8217;esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati sempre chiedere la sospensione dall&rsquo;esercizio professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, \u00e8 fatta annotazione nell&#8217;albo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 21.<br \/> \t(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense. ).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. La permanenza dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo \u00e8 subordinata all&#8217;esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalit\u00e0 di accertamento dell&#8217;esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalit\u00e0 per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell&#8217;articolo 1 e con le modalit\u00e0 nello stesso stabilite con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il consiglio dell&#8217;ordine, con regolarit\u00e0 ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all&#8217;ente previdenziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Con la stessa periodicit\u00e0, il consiglio dell&#8217;ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati \u00e8 data notizia al CNF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. La mancanza della effettivit\u00e0, continuativit\u00e0, abitualit\u00e0 e prevalenza dell&#8217;esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall&#8217;albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l&#8217;interessato, che dovr\u00e0 essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l&#8217;audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all&#8217;articolo 17, comma 13.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Qualora il consiglio dell&#8217;ordine non provveda alla verifica periodica dell&#8217;esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o pi\u00f9 commissari, scelti tra gli avvocati con pi\u00f9 di venti anni di anzianit\u00e0 anche iscritti presso altri ordini, affinch\u00e9 provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennit\u00e0 giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennit\u00e0 sono a carico del consiglio dell&#8217;ordine inadempiente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. La prova dell&#8217;effettivit\u00e0, continuit\u00e0, abitualit\u00e0 e prevalenza non \u00e8 richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall&#8217;esercizio professionale ai sensi dell&#8217;articolo 20, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con pi\u00f9 di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con pi\u00f9 di 50.000 abitanti, nonch\u00e9 per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. La prova dell&#8217;effettivit\u00e0, continuit\u00e0, abitualit\u00e0 e prevalenza non \u00e8, in ogni caso, richiesta:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) alle donne avvocato in maternit\u00e0 e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell&#8217;adozione stessa. L&#8217;esenzione si applica, altres\u00ec, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilit\u00e0 di lavoro in modo tale da non rientrare nel limite minimo di reddito imponibile;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) agli avvocati che svolgano comprovata attivit\u00e0 di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia di cui sia stato accertato che deriva totale mancanza di autosufficienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. L&#8217;iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense.<br \/> \t9. La Cassa Forense, con proprio regolamento, determina entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l&#8217;eventuale applicazione del regime<br \/> \tcontributivo.<br \/> \t10. Non \u00e8 ammessa l&#8217;iscrizione ad ogni altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Forense.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 22.<br \/> \t(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;iscrizione nell&#8217;albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori pu\u00f2 essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l&#8217;esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all&#8217;albo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. L&#8217;iscrizione pu\u00f2 essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianit\u00e0 di iscrizione all&#8217;albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell&#8217;avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento pu\u00f2 prevedere specifici criteri e modalit\u00e0 di selezione per l&#8217;accesso e per la verifica finale di idoneit\u00e0. La verifica finale di idoneit\u00e0 \u00e8 eseguita da una commissione d&#8217;esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell&#8217;albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l&#8217;iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l&#8217;iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3-bis. Possono altres\u00ec chiedere l&#8217;iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. All&#8217;articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abSono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 23.<br \/> \t(Avvocati degli enti pubblici).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell&#8217;ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all&#8217;albo.<br \/> \tL&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco \u00e8 obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell&#8217;articolo 2. Nel contratto di lavoro \u00e8 garantita l&#8217;autonomia e l&#8217;indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell&#8217;avvocato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco gli interessati presentano la deliberazione dell&#8217;ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell&#8217;ente stesso e l&#8217;appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilit\u00e0 dell&#8217;ufficio \u00e8 affidata ad un avvocato iscritto nell&#8217;elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformit\u00e0 con i princ\u00ecpi della legge professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Gli avvocati iscritti nell&#8217;elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell&#8217;ordine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>TITOLO III<br \/> \tORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Capo I<br \/> \tL&#8217;ORDINE FORENSE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 24.<br \/> \t(L&#8217;ordine forense).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l&#8217;ordine forense.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. L&#8217;ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princ\u00ecpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonch\u00e9 con finalit\u00e0 di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all&#8217;esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Capo II<br \/> \tORDINE CIRCONDARIALE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 25.<br \/> \t(L&#8217;ordine circondariale forense).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Presso ciascun tribunale \u00e8 costituito l&#8217;ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L&#8217;ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell&#8217;avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. L&#8217;ordine circondariale di Roma capitale ha sede presso la Corte di cassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell&#8217;edificio della suprema Corte di cassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell&#8217;ordine, con le modalit\u00e0 stabilite dall&#8217;articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell&#8217;articolo 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Presso ogni consiglio dell&#8217;ordine \u00e8 costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. Presso ogni consiglio dell&#8217;ordine \u00e8 costituito il comitato pari opportunit\u00e0 degli avvocati, eletto con le modalit\u00e0 stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell&#8217;ordine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 26.<br \/> \t(Organi dell&#8217;ordine circondariale e degli ordini del distretto).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Sono organi dell&#8217;ordine circondariale:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) l&#8217;assemblea degli iscritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) il consiglio;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) il presidente;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) il segretario;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) il tesoriere;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tf) il collegio dei revisori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il presidente rappresenta l&#8217;ordine circondariale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Sono organi degli ordini circondariali del distretto:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) il Consiglio istruttore di disciplina;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) il Collegio giudicante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 27.<br \/> \t(L&#8217;assemblea).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;assemblea \u00e8 costituita dagli avvocati iscritti all&#8217;albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall&#8217;ordinamento professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. L&#8217;assemblea, previa delibera del consiglio, \u00e8 convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere pi\u00f9 anziano per iscrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Le regole per il funzionamento dell&#8217;assemblea e per la sua convocazione, nonch\u00e9 per l&#8217;assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell&#8217;articolo 1 e con le modalit\u00e0 nello stesso stabilite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. L&#8217;assemblea ordinaria \u00e8 convocata almeno una volta l&#8217;anno per l&#8217;approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L&#8217;assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Il consiglio delibera altres\u00ec la convocazione dell&#8217;assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell&#8217;albo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 28.<br \/> \t(Il consiglio dell&#8217;ordine).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui all&#8217;articolo 25, comma 2, ha sede presso il tribunale ed \u00e8 composto:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) da cinque membri, qualora l&#8217;ordine conti fino a cento iscritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) da sette membri, qualora l&#8217;ordine conti fino a duecento iscritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) da nove membri, qualora l&#8217;ordine conti fino a cinquecento iscritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) da undici membri, qualora l&#8217;ordine conti fino a mille iscritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) da quindici membri, qualora l&#8217;ordine conti fino a duemila iscritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tf) da ventuno membri, qualora l&#8217;ordine conti fino a cinquemila iscritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tg) da venticinque membri, qualora l&#8217;ordine conti oltre cinquemila iscritti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell&#8217;articolo 1 e con le modalit\u00e0 nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all&#8217;articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l&#8217;equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilit\u00e0 di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalit\u00e0 di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l&#8217;inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall&#8217;esercizio della professione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Ciascun elettore pu\u00f2 esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva pi\u00f9 grave dell&#8217;avvertimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parit\u00e0 di voti risulta eletto il pi\u00f9 anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianit\u00e0 di iscrizione, il maggiore di et\u00e0. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente pi\u00f9 di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno per pi\u00f9 di due mandati. La ricandidatura \u00e8 possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si \u00e8 svolto il precedente mandato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o pi\u00f9 consiglieri, subentra il primo dei non eletti nel rispetto e mantenimento dell&#8217;equilibrio dei generi. In caso di parit\u00e0 di voti, subentra il pi\u00f9 anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianit\u00e0 di iscrizione, il maggiore di et\u00e0. Il consiglio, preso atto, provvede all&#8217;integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell&#8217;evento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all&#8217;insediamento del consiglio neoeletto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. L&#8217;intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la met\u00e0 dei suoi componenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio pu\u00f2 eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica \u00e8 eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parit\u00e0 di voti \u00e8 eletto presidente o vice presidente, segretario o tesoriere il pi\u00f9 anziano per iscrizione all&#8217;albo o, in caso di pari anzianit\u00e0 di iscrizione, il pi\u00f9 anziano per et\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t10. La carica di consigliere \u00e8 incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonch\u00e9 di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina. L&#8217;eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilit\u00e0 deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall&#8217;incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t11. Per la validit\u00e0 delle riunioni del consiglio \u00e8 necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validit\u00e0 delle deliberazioni \u00e8 richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell&#8217;ordine ciascun avvocato iscritto nell&#8217;albo pu\u00f2 proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l&#8217;insediamento del nuovo consiglio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 29.<br \/> \t(Compiti e prerogative del consiglio).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il consiglio:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalit\u00e0 previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l&#8217;abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) organizza e promuove l&#8217;organizzazione di eventi formativi ai fini dell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) organizza e promuove l&#8217;organizzazione di corsi e scuole di specializzazione promuove, ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 3, l&#8217;organizzazione di corsi per l&#8217;acquisizione del titolo di specialista, d&#8217;intesa<br \/> \tcon le associazioni specialistiche di cui all&#8217;articolo 35, comma 1, lettera q-bis);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tf) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al Consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza trasmettere al Consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 51, comma 4; elegge i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina in conformit\u00e0 a quanto stabilito dall&#8217;articolo 51;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tg) esegue il controllo della continuit\u00e0, effettivit\u00e0, abitualit\u00e0 e prevalenza dell&#8217;esercizio professionale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \th) tutela l&#8217;indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la<br \/> \tprofessionalit\u00e0 degli iscritti e a renderli pi\u00f9 consapevoli dei loro doveri;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ti) svolge i compiti indicati nell&#8217;articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tl) d\u00e0 pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tm) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tn) pu\u00f2 costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformit\u00e0 a regolamento adottato ai sensi dell&#8217;articolo 1 e con le modalit\u00e0 nello stesso stabilite;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \to) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell&#8217;esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi \u00e8 redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l&#8217;apposizione della prescritta formula;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tp) pu\u00f2 costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell&#8217;autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le universit\u00e0, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attivit\u00e0 di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tq) pu\u00f2 costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purch\u00e9 abbiano come oggetto attivit\u00e0 connesse alla professione o alla tutela dei diritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tr) garantisce l&#8217;attuazione, nella professione forense, dell&#8217;articolo 51 della Costituzione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ts) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tt) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell&#8217;ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilit\u00e0 agli organi competenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. La gestione finanziaria e l&#8217;amministrazione dei beni dell&#8217;ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all&#8217;assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attivit\u00e0 indicate nel presente articolo e ad ogni altra attivit\u00e0 ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell&#8217;avvocatura nonch\u00e9 per l&#8217;organizzazione di servizi per l&#8217;utenza e per il miglior esercizio delle attivit\u00e0 professionali il consiglio \u00e8 autorizzato:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) a fissare contributi per l&#8217;iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. L&#8217;entit\u00e0 dei contributi di cui al comma 3 \u00e8 fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l&#8217;anno di competenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell&#8217;addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell&#8217;ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione \u00e8 revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 30.<br \/> \t(Sportello per il cittadino).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato \u00absportello\u00bb, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l&#8217;accesso alla giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. L&#8217;accesso allo sportello \u00e8 gratuito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalit\u00e0 per l&#8217;accesso allo sportello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Gli oneri derivanti dall&#8217;espletamento delle attivit\u00e0 di sportello di cui al presente articolo sono posti<br \/> \ta carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalit\u00e0 fissate da ciascun consiglio dell&#8217;ordine ai sensi dell&#8217;articolo 29, comma 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 31.<br \/> \t(Il collegio dei revisori).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il collegio dei revisori \u00e8 composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione \u00e8 svolta da un revisore unico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non pi\u00f9 di due volte consecutive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Il collegio, che \u00e8 presieduto dal pi\u00f9 anziano per iscrizione, verifica la regolarit\u00e0 della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 32.<br \/> \t(Funzionamento dei consigli dell&#8217;ordine per commissioni).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. I consigli dell&#8217;ordine composti da nove o pi\u00f9 membri possono svolgere la propria attivit\u00e0 mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validit\u00e0 delle deliberazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il funzionamento delle commissioni \u00e8 disciplinato con regolamento interno ai sensi dell&#8217;articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento pu\u00f2 prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all&#8217;albo, anche se non consiglieri dell&#8217;ordine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 33.<br \/> \t(Scioglimento del consiglio).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il consiglio \u00e8 sciolto:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) se non \u00e8 in grado di funzionare regolarmente;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianit\u00e0, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l&#8217;assemblea per le elezioni in sostituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Il commissario, per essere coadiuvato nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, pu\u00f2 nominare un comitato di non pi\u00f9 di sei componenti, scelti tra gli iscritti all&#8217;albo, di cui uno con funzioni di segretario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Capo III<br \/> \tCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 34.<br \/> \t(Durata e composizione).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente pi\u00f9 di due volte nel rispetto dell&#8217;equilibrio tra i generi.. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all&#8217;insediamento del Consiglio neoeletto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1-bis. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il CNF \u00e8 composto da avvocati aventi i requisiti di cui all&#8217;articolo 38. Ciascun distretto di corte d&#8217;appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi \u00e8 inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non pu\u00f2 appartenere per pi\u00f9 di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi \u00e8 pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti garantendo la rappresentanza tra i generi., secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto \u00e8 comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parit\u00e0 di voti, \u00e8 eletto il candidato pi\u00f9 anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati \u00e8 fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 35.<br \/> \t(Compiti e prerogative).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il CNF:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell&#8217;avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la pi\u00f9 ampia conoscenza, sentiti i consigli dell&#8217;ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) cura la tenuta e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l&#8217;elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell&#8217;articolo 15, comma 5;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tf) promuove attivit\u00e0 di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell&#8217;ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tg) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \th) collabora con i consigli dell&#8217;ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell&#8217;indipendenza e del decoro professionale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ti) provvede agli adempimenti previsti dall&#8217;articolo 40 per i rapporti con le universit\u00e0 e dall&#8217;articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ti-bis) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera q-bis), al fine di rendere il parere di cui all&#8217;articolo 9, comma 1;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tl) esprime pareri in merito alla previdenza forense;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tm) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tn) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell&#8217;ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell&#8217;articolo 33;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \to) cura, mediante pubblicazioni, l&#8217;informazione sulla propria attivit\u00e0 e sugli argomenti d&#8217;interesse dell&#8217;avvocatura;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tp) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche<br \/> \tindirettamente, interessino la professione forense e l&#8217;amministrazione della giustizia;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tq) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l&#8217;osservatorio permanente sull&#8217;esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una pi\u00f9 efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tq-bis) istituisce e disciplina con apposito regolamento l&#8217;elenco delle associazioni specialistiche<br \/> \tmaggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell&#8217;ordinamento democratico delle stesse nonch\u00e9 dell&#8217;offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone<br \/> \tla gratuit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tr) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ts) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF \u00e8 autorizzato:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall&#8217;iscritto nell&#8217;albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. La riscossione del contributo annuale \u00e8 compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 36.<br \/> \t(Competenza giurisdizionale).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonch\u00e9 in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell&#8217;ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l&#8217;apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennit\u00e0 o gettoni di presenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all&#8217;interessato e al pubblico ministero presso la corte d&#8217;appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l&#8217;interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell&#8217;ordine della circoscrizione stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione \u00e8 fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l&#8217;esecuzione pu\u00f2 essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio \u00e8 fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 37.<br \/> \t(Funzionamento).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell&#8217;articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i princ\u00ecpi del codice di procedura civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali distrettuali hanno natura di sentenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Il controllo contabile e della gestione \u00e8 svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio \u00e8 presieduto dal componente pi\u00f9 anziano per iscrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all&#8217;articolo 31, comma 5.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Il CNF pu\u00f2 svolgere la propria attivit\u00e0 non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 38.<br \/> \t(Eleggibilit\u00e0 e incompatibilit\u00e0).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all&#8217;albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parit\u00e0 di voti risulta eletto il pi\u00f9 anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianit\u00e0 di iscrizione, il maggiore di et\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare pi\u00f9 grave dell&#8217;avvertimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. La carica di consigliere nazionale \u00e8 incompatibile con quella di consigliere dell&#8217;ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonch\u00e9 di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. L&#8217;eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilit\u00e0 deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall&#8217;incarico assunto in precedenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Capo IV<br \/> \tCONGRESSO NAZIONALE FORENSE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 39.<br \/> \t(Congresso nazionale forense).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il congresso nazionale forense \u00e8 la massima assise dell&#8217;avvocatura italiana nel rispetto dell&#8217;identit\u00e0 e dell&#8217;autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonch\u00e9 le questioni che riguardano la professione forense.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l&#8217;organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>TITOLO IV<br \/> \tACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Capo I<br \/> \tTIROCINIO PROFESSIONALE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 40.<br \/> \t(Accordi tra universit\u00e0 e ordini forensi).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. I consigli dell&#8217;ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le universit\u00e0 per la disciplina dei rapporti reciproci.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facolt\u00e0 di giurisprudenza promuovono, anche mediante la<br \/> \tstipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena<br \/> \tcollaborazione tra le facolt\u00e0 di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 41.<br \/> \t(Contenuti e modalit\u00e0 di svolgimento del tirocinio).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il tirocinio professionale consiste nell&#8217;addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante<br \/> \tavvocato finalizzato a fargli conseguire le capacit\u00e0 necessarie per l&#8217;esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonch\u00e9 a fargli apprendere e rispettare i princ\u00ecpi etici e le regole deontologiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Presso il consiglio dell&#8217;ordine \u00e8 tenuto il registro dei praticanti avvocati, l&#8217;iscrizione al quale \u00e8 condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell&#8217;iscrizione nel registro dei praticanti \u00e8 necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Per l&#8217;iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall&#8217;articolo 17.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Lo svolgimento del tirocinio \u00e8 incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l&#8217;avvocato dall&#8217;articolo 19. Il tirocinio pu\u00f2 essere svolto contestualmente ad attivit\u00e0 di lavoro subordinato privato, purch\u00e9 con modalit\u00e0 ed orari idonei a consentirne l&#8217;effettivo e puntuale svolgimento. Il tirocinio pu\u00f2 essere svolto contestualmente ad attivit\u00e0 di lavoro subordinato pubblico e privato, purch\u00e9 con modalit\u00e0 ed orari idonei a consentirne l&#8217;effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Il tirocinio \u00e8 svolto in forma continuativa per ventiquattro diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facolt\u00e0 di chiedere nuovamente l&#8217;iscrizione nel registro, che pu\u00f2 essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell&#8217;ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. Il tirocinio pu\u00f2 essere svolto:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) presso un avvocato, con anzianit\u00e0 di iscrizione all&#8217;albo non inferiore a cinque anni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) presso l&#8217;Avvocatura dello Stato o presso l&#8217;ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non pi\u00f9 di dodici mesi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) per non pi\u00f9 di sei mesi, in altro Paese dell&#8217;Unione europea presso professionisti legali, con titolo<br \/> \tequivalente a quello di avvocato, abilitati all&#8217;esercizio della professione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) per non pi\u00f9 di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all&#8217;ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del<br \/> \tdiploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall&rsquo;articolo 40.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6-bis. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all&rsquo;Ordine o presso l&rsquo;Avvocatura dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6-bis. Il tirocinio pu\u00f2 essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente nel caso, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell&#8217;ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6-bis. Fermo quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all&#8217;articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, \u00e8 valutato ai fini del compimento del tirocinio per l&#8217;accesso<br \/> \talla professione di avvocato per il periodo di un anno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. L&#8217;avvocato \u00e8 tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalit\u00e0 di cui al comma 1 e non pu\u00f2 assumere la funzione per pi\u00f9 di tre praticanti contemporaneamente, salva l&#8217;autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell&#8217;ordine previa valutazione dell&#8217;attivit\u00e0 professionale del richiedente e dell&#8217;organizzazione del suo studio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. Il tirocinio professionale non determina l&#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche<br \/> \toccasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo mese, \u00e8 dovuto un adeguato compenso commisurato all&#8217;apporto dato per l&#8217;attivit\u00e0 effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale pi\u00f9 favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali. Il tirocinio professionale non determina di diritto l&#8217;instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati al praticante avvocato \u00e8 sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l&#8217;Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, pu\u00f2 essere riconosciuto con apposito contratto al praticante avvocato una indennit\u00e0 o un compenso per l&#8217;attivit\u00e0 svolta per conto dello studio, commisurato all&#8217;effettivo apporto professionale dato nell&#8217;esercizio delle prestazioni e tenuto altres\u00ec conto dell&#8217;utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio. Gli enti pubblici e l&#8217;Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l&#8217;attivit\u00e0 svolta ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall&#8217;iscrizione nel registro dei praticanti, pu\u00f2 esercitare attivit\u00e0 professionale solo in sostituzione dell&#8217;avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilit\u00e0 dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.<br \/> \tL&#8217;abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell&#8217;apposito registro. Essa pu\u00f2 durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall&#8217;esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l&#8217;iscrizione nel registro. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall&#8217;iscrizione nel registro dei praticanti, pu\u00f2 esercitare attivit\u00e0 professionale in sostituzione dell&#8217;avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilit\u00e0 dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L&#8217;abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell&#8217;apposito registro. Essa pu\u00f2 durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall&#8217;esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l&#8217;iscrizione nel registro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) le modalit\u00e0 di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell&#8217;ordine;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) le ipotesi che giustificano l&#8217;interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all&#8217;et\u00e0, alla salute, alla maternit\u00e0 e paternit\u00e0 del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) i requisiti di validit\u00e0 dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell&#8217;Unione europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t11. Il praticante pu\u00f2, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l&#8217;ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell&#8217;ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 42.<br \/> \t(Norme disciplinari per i praticanti).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell&#8217;ordine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 43.<br \/> \t(Corsi di formazione per l&#8217;accesso alla professione di avvocato).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altres\u00ec nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonch\u00e9 dagli altri soggetti previsti dalla legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell&#8217;articolo 29, comma 1, lettera c): Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) le modalit\u00e0 e le condizioni per l&#8217;istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libert\u00e0 ed il pluralismo dell&#8217;offerta formativa e della relativa scelta individuale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l&#8217;insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei<br \/> \tprovvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l&#8217;intero biennio;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) le modalit\u00e0 e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonch\u00e9 quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneit\u00e0 di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennit\u00e0 o gettoni di presenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 44.<br \/> \t(Frequenza di uffici giudiziari).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;attivit\u00e0 di praticantato presso gli uffici giudiziari \u00e8 disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 45.<br \/> \t(Certificato di compiuto tirocinio).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il consiglio dell&#8217;ordine presso il quale \u00e8 compiuto il biennio periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell&#8217;ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Il praticante avvocato \u00e8 ammesso a sostenere l&#8217;esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell&#8217;ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di pi\u00f9 consigli dell&#8217;ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame \u00e8 determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Capo II ESAME DI STATO PER L&#8217;ABILITAZIONE ALL&#8217;ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 46. (Disposizioni generali).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>STRALCIATO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;esame di Stato per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato pu\u00f2 essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. L&#8217;esame di Stato si svolge con periodicit\u00e0 annuale semestrale nelle date fissate e nelle sedi di corte d&#8217;appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto \u00e8 stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 47. (Esame di Stato).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale. Per coloro che hanno frequentato i corsi di cui all&#8217;articolo 43, l&#8217;esame si articola nella prova scritta di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo e nella prova orale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonch\u00e9 di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d&#8217;esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.<br \/> \t6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalit\u00e0 e le procedure di svolgimento dell&#8217;esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) chiarezza, logicit\u00e0 e rigore metodologico dell&#8217;esposizione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) dimostrazione della concreta capacit\u00e0 di soluzione di specifici problemi giuridici;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) dimostrazione della capacit\u00e0 di cogliere eventuali profili di interdisciplinariet\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all&#8217;inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L&#8217;appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all&#8217;ora fissata dal Ministro della giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. I candidati non possono portare con s\u00e9 testi o scritti, anche informatici, n\u00e9 ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall&#8217;esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t9. Qualora siano fatti pervenire nell&#8217;aula, ove si svolgono le prove dell&#8217;esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione \u00e8 escluso immediatamente dall&#8217;esame, ai sensi del comma 8.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o pi\u00f9 candidati, prima o durante la prova d&#8217;esame, testi relativi al tema proposto \u00e8 punito, salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t13. Agli oneri per l&rsquo;espletamento delle procedure dell&rsquo;esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell&rsquo;ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all&rsquo;Erario della tassa di cui all&rsquo;articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall&rsquo;articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 48. (Commissioni di esame).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. La commissione di esame \u00e8 nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed \u00e8 composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all&#8217;albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d&#8217;appello, \u00e8 nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Presso ogni corte d&#8217;appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Esercitano le funzioni di segretario uno o pi\u00f9 funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell&#8217;ordine, di un Consiglio distrettuale di disciplina o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell&#8217;ordine, di un Consiglio distrettuale di disciplina del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell&#8217;incarico ricoperto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. L&#8217;avvio delle procedure per l&#8217;esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalit\u00e0 contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. Il CNF Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, pu\u00f2 nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d&#8217;esame scritte ed orali e l&#8217;uniformit\u00e0 di giudizio tra le varie commissioni d&#8217;esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o pi\u00f9 distretti indicati nell&#8217;atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facolt\u00e0 di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia pu\u00f2 annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarit\u00e0. La nullit\u00e0 pu\u00f2 essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell&#8217;intero distretto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t9. Dopo la conclusione dell&#8217;esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l&#8217;iscrizione nell&#8217;albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell&#8217;iscrizione negli albi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 49.<br \/> \t(Disciplina transitoria per la pratica professionale).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Fino al quinto secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l&#8217;accesso all&#8217;esame di abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il termine di cui al comma 1 pu\u00f2 essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. All&#8217;articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: \u00aballe professioni di avvocato e\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aballa professione di\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 50. (Disciplina transitoria per l&#8217;esame).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l&#8217;esame di abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per\u00a0 quanto riguarda le modalit\u00e0 di esame, secondo le norme previgenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Per i successivi tre anni le modalit\u00e0 delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme<br \/> \tprevigenti. L&#8217;ammissione alle prove orali \u00e8 subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l&#8217;idoneit\u00e0 \u00e8 subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>TITOLO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>CAPO I NORME GENERALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 51. (Consigli distrettuali di disciplina).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il consiglio distrettuale \u00e8 composto da membri eletti dai consigli dell&#8217;ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell&#8217;ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla met\u00e0 dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l&#8217;elezione, ciascun consigliere dell&#8217;ordine pu\u00f2 indicare non pi\u00f9 di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto. Il consiglio distrettuale di disciplina \u00e8 composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all&#8217;articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale \u00e8 pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell&#8217;Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all&#8217;unit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all&#8217;ordine a cui \u00e8 iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Quando \u00e8 presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell&#8217;ordine, o vi \u00e8 comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell&#8217;ordine deve darne notizia all&#8217;iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che \u00e8 competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Il regolamento per il procedimento \u00e8 approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tArt. 52.<br \/> \t(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. \u00c8 competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto \u00e8 iscritto l&#8217;avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio \u00e8 stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell&#8217;iscrizione della notizia nell&#8217;apposito registro, ai sensi dell&#8217;articolo 59.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare \u00e8 comunque acquisita. L&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria \u00e8 tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell&#8217;ordine competente quando nei confronti di un iscritto:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) \u00e8 esercitata l&#8217;azione penale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) \u00e8 disposta l&#8217;applicazione di misure cautelari o di sicurezza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) sono effettuati perquisizioni o sequestri;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 53.<br \/> \t(Contenuto della decisione).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) il proscioglimento, con la formula: \u00abnon esservi luogo a provvedimento disciplinare\u00bb;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) l&#8217;irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall&#8217;esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 54.<br \/> \t(Sanzioni).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;avvertimento pu\u00f2 essere deliberato quando il fatto contestato non \u00e8 grave e vi \u00e8 motivo di ritenere che l&#8217;incolpato non commetta altre infrazioni. L&#8217;avvertimento consiste nell&#8217;informare l&#8217;incolpato che la sua condotta non \u00e8 stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravit\u00e0 dell&#8217;infrazione, il grado di responsabilit\u00e0, i precedenti dell&#8217;incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrer\u00e0 in un&#8217;altra infrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. La sospensione consiste nell&rsquo;esclusione temporanea dall&#8217;esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilit\u00e0 gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. La radiazione consiste nell&#8217;esclusione definitiva dall&#8217;albo, elenco o registro e impedisce l&#8217;iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell&#8217;articolo 63. La radiazione \u00e8 inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell&#8217;albo dell&#8217;incolpato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 55.<br \/> \t(Rapporto con il processo penale).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il procedimento disciplinare si svolge ed \u00e8 definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Se, agli effetti della decisione, \u00e8 indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare pu\u00f2 essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non pu\u00f2 superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso \u00e8 sospeso il termine di prescrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d&#8217;ufficio, l&#8217;organo procedente ne informa l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. La durata della pena accessoria dell&#8217;interdizione dall&#8217;esercizio della professione inflitta dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria all&#8217;avvocato \u00e8 computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione all&#8217;esercizio della professione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 56.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>(Riapertura del procedimento).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, \u00e8 riaperto:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) se \u00e8 stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perch\u00e9 il fatto non sussiste o perch\u00e9 l&#8217;incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento \u00e8 riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) se \u00e8 stato pronunciato il proscioglimento e l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell&#8217;interessato o d&#8217;ufficio con le forme del procedimento ordinario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti \u00e8 competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio \u00e8 affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 57.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>(Prescrizione dell&rsquo;azione disciplinare).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. L&#8217;azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio<br \/> \tdisciplinare, ai sensi dell&#8217;articolo 56, \u00e8 di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Il termine della prescrizione \u00e8 interrotto con la comunicazione all&#8217;iscritto della notizia dell&#8217;illecito. Il termine \u00e8 interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono pi\u00f9 di uno, la prescrizione decorre dall&#8217;ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 pu\u00f2 essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 58.<br \/> \t(Divieto di cancellazione).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell&#8217;invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non pu\u00f2 essere deliberata la cancellazione dall&#8217;albo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 59.<br \/> \t(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Ricevuti gli atti di cui all&#8217;articolo 51, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell&#8217;iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l&#8217;archiviazione senza formalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l&#8217;archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell&#8217;incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all&#8217;iscritto l&#8217;avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall&#8217;iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non pu\u00f2 fare parte del collegio giudicante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Il provvedimento di archiviazione \u00e8 comunicato al consiglio dell&#8217;ordine presso il quale l&#8217;avvocato \u00e8 iscritto, all&#8217;iscritto e al soggetto dal quale \u00e8 pervenuta la notizia di illecito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>CAPO II<br \/> \tPROCEDIMENTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 60.<br \/> \t(Procedimento disciplinare).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il procedimento disciplinare \u00e8 regolato dai seguenti princ\u00ecpi fondamentali:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d&#8217;incolpazione, ne d\u00e0 comunicazione all&#8217;incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) la comunicazione diretta all&#8217;incolpato contiene:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1) il capo d&#8217;incolpazione con l&#8217;enunciazione:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1.1) delle generalit\u00e0 dell&#8217;incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1.2) dell&#8217;addebito, con l&#8217;indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono pi\u00f9 di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1.3) della data della delibera di approvazione del capo d&#8217;incolpazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2) l&#8217;avviso che l&#8217;incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facolt\u00e0 di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l&#8217;assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l&#8217;interrogatorio \u00e8 fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed \u00e8 indicata nella comunicazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tc) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l&#8217;archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell&#8217;incolpato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \td) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell&#8217;ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all&#8217;incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facolt\u00e0 di presenziare all&#8217;udienza dibattimentale. La citazione contiene:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1) le generalit\u00e0 dell&#8217;incolpato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2) l&#8217;enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono pi\u00f9 di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3) l&#8217;indicazione del luogo, del giorno e dell&#8217;ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l&#8217;avvertimento che l&#8217;incolpato pu\u00f2 essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilit\u00e0 a comparire, si proceder\u00e0 in sua assenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4) l&#8217;avviso che l&#8217;incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l&#8217;enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5) l&#8217;elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \te) nel corso del dibattimento l&#8217;incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all&#8217;esame del consiglio distrettuale di disciplina; l&#8217;incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tf) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall&#8217;incolpato; provvede all&#8217;esame dei testimoni e, subito dopo, all&#8217;esame dell&#8217;incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d&#8217;ufficio, o su istanza di parte, all&#8217;ammissione e all&#8217;acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l&#8217;accertamento dei fatti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tg) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall&#8217;incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell&#8217;istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \th) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e d\u00e0 la parola al pubblico ministero, se presente, all&#8217;incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell&#8217;ordine di cui alla presente lettera; l&#8217;incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ti) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell&#8217;incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parit\u00e0, prevale il voto di quest&#8217;ultimo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tl) \u00e8 data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l&#8217;indicazione del termine per l&#8217;impugnazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tm) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento \u00e8 notificata all&#8217;incolpato, al consiglio dell&#8217;ordine presso il quale l&#8217;incolpato \u00e8 iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d&#8217;appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione pu\u00f2 essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tn) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 61.<br \/> \t(Sospensione cautelare).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. La sospensione cautelare dall&#8217;esercizio della professione o dal tirocinio pu\u00f2 essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all&#8217;articolo 35 del codice penale, anche se \u00e8 stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell&#8217;ambito dell&#8217;esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. La sospensione cautelare pu\u00f2 essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed \u00e8 esecutiva dalla data della notifica all&#8217;interessato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. La sospensione cautelare perde altres\u00ec efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l&#8217;irrogazione dell&#8217;avvertimento o della censura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. La sospensione cautelare pu\u00f2 essere revocata o modificata nella sua durata, d&#8217;ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. Contro la sospensione cautelare l&#8217;interessato pu\u00f2 proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall&#8217;avvenuta notifica nei modi previsti per l&#8217;impugnazione dei provvedimenti disciplinari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. Il consiglio distrettuale di disciplina d\u00e0 immediata notizia del provvedimento al consiglio dell&#8217;ordine presso il quale \u00e8 iscritto l&#8217;avvocato affinch\u00e9 gli dia esecuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 62.<br \/> \t(Impugnazioni).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina \u00e8 ammesso ricorso entro trenta giorni dal deposito della sentenza avanti il CNF avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte<br \/> \tdell&#8217;incolpato, nel caso di affermazione di responsabilit\u00e0 e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell&#8217;ordine presso cui l&#8217;incolpato \u00e8 iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d&#8217;appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il ricorso \u00e8 notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d&#8217;appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. La proposizione del ricorso sospende l&#8217;esecuzione del provvedimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 63.<br \/> \t(Esecuzione).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata \u00e8 immediatamente esecutiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell&rsquo;impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all&#8217;incolpato. L&#8217;incolpato \u00e8 tenuto ad astenersi dall&#8217;esercizio della professione o dal tirocinio senza necessit\u00e0 di alcun ulteriore avviso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Per l&#8217;esecuzione della sanzione \u00e8 competente il consiglio dell&#8217;ordine al cui albo o registro \u00e8 iscritto l&#8217;incolpato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. Il presidente del consiglio dell&#8217;ordine, avuta notizia dell&#8217;esecutivit\u00e0 della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all&#8217;incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell&#8217;esecuzione della sanzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse \u00e8 data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell&#8217;ordine competente per l&#8217;esecuzione, ai presidenti dei consigli dell&#8217;ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell&#8217;ordine stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t6. Copia della comunicazione \u00e8 affissa presso gli uffici del consiglio dell&#8217;ordine competente per l&#8217;esecuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento \u00e8 divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne d\u00e0 comunicazione all&#8217;ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto \u00e8 stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell&#8217;ordine determina d&#8217;ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare gi\u00e0 scontato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l&#8217;estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione \u00e8 immediatamente notificato all&#8217;interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t10. Il professionista radiato pu\u00f2 chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall&#8217;esecutivit\u00e0 del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 64.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>(Poteri ispettivi del CNF).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il CNF pu\u00f2 richiedere ai Consigli istruttori di disciplina e ai consigli dell&#8217;ordine notizie relative all&#8217;attivit\u00e0 disciplinare svolta; pu\u00f2 inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell&#8217;albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell&#8217;ordine quanto all&#8217;esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF pu\u00f2 disporre la decadenza dei componenti i Consigli istruttori di disciplina chiedendo la loro sostituzione agli ordini. Il CNF pu\u00f2 richiedere ai Consigli distrettuali di disciplina notizie relative all&#8217;attivit\u00e0 disciplinare svolta; pu\u00f2 inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell&#8217;albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina quanto all&#8217;esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF pu\u00f2 disporre la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell&#8217;ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all&#8217;articolo 50.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>TITOLO VI DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 65.(Delega al Governo per il testo unico).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o pi\u00f9 decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \ta) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente,<br \/> \tper incompatibilit\u00e0 con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l&#8217;elenco delle disposizioni, bench\u00e9 non richiamate, che sono comunque abrogate;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tb) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo \u00e8 autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 66. (Disposizioni transitorie).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell&#8217;anno successivo alla medesima data.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t3. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilit\u00e0 o che non sono in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l&#8217;obbligo, pena la cancellazione dall&#8217;albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L&#8217;articolo 19 non si applica agli avvocati gi\u00e0 iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell&#8217;articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t4. L&#8217;incompatibilit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 28, comma 10, tra la carica di consigliere dell&#8217;ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t5. Il codice deontologico \u00e8 emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L&#8217;entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se pi\u00f9 favorevoli per l&#8217;incolpato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 67. (Disposizione finale).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all&#8217;articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong>Art. 68. (Clausola di invarianza finanziaria).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p> \t\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Disciplina dell&#8217;ordinamento forense). 1. 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