{"id":109,"date":"2013-01-21T11:21:09","date_gmt":"2013-01-21T11:21:09","guid":{"rendered":"https:\/\/youdevmiami.com\/2013\/01\/21\/ritardi-di-pagamento-nelle-transizioni-commerciali-gu-n-167-del-15112012-il-d-legvo-09112012-n-92\/"},"modified":"2021-08-31T05:03:25","modified_gmt":"2021-08-31T05:03:25","slug":"ritardi-di-pagamento-nelle-transizioni-commerciali-gu-n-167-del-15112012-il-d-legvo-09112012-n-92","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/reboa.law\/?p=109","title":{"rendered":"Ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali: G.U. n. 167 del 15\/11\/2012 il D. Leg.vo 09\/11\/2012, n. 92"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"> \t<span style=\"color: #0000ff\"><img decoding=\"async\" alt=\"alt\" src=\"https:\/\/reboa.law\/old_site\/trans.jpg\" style=\"border-bottom: 2px solid; border-left: 2px solid; width: 150px; height: 124px; border-top: 2px solid; border-right: 2px solid\" \/><\/span>\u00a0Pubblicato sulla G.U. n. 167 del 15\/11\/2012 il D. Leg.vo 09\/11\/2012, n. 92, recante &#8220;<em>Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l&#8217;integrale recepimento della direttiva 2011\/7\/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell&#8217;articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180&#8243;.<\/em>1.<br \/> \t<strong>La disciplina del decreto legislativo si applicher\u00e0 ai contratti conclusi dal 01\/01\/2013.<\/strong><br \/> \tIl Decreto \u00e8 stato emanato in attuazione della delega di cui all&lsquo;<strong>art. 10, co. 1, L. 11 novembre 2011 n. 180 2 e mira a recepire la Direttiva 2011\/7\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 <\/strong>relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione)<br \/> \t<em>Riportiamo il testo del <strong>D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231<\/strong>, con le modifiche introdotte indicate in carattere <strong>grassetto<\/strong>, nonch\u00e9, di seguito, il testo integrale del <strong>D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192<\/strong>.<\/em><br \/> \t<strong>MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 OTTOBRE 2002, n. 231 A SEGUITO DEL D. LEG.VO 09\/11\/2012, N. 92<br \/> \tIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/strong><br \/> \t(omissis)<br \/> \tEmana il seguente decreto legislativo:<br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<em><strong>Art.1<br \/> \tAmbito di applicazione<\/strong><\/em><br \/> \t1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.<br \/> \t2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:<br \/> \ta) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, <strong>comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;<\/strong><br \/> \tb) richieste di interessi inferiori a 5 euro;<br \/> \tc) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.<br \/> \t<strong>1<\/strong> <strong>La direttiva Direttiva 2011\/7\/UE<\/strong> del Parlamento europeo dovrebbe trovare applicazione anche in favore delle professioni liberali, come si evince dal considerando nr. 10: &ldquo;Il fatto che le professioni liberali ricadano nell&rsquo;ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a trattarle come imprese o attivit\u00e0 commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva&rdquo; e dalla definizione di cui all&rsquo;art. 2 nr. 3) &ldquo;\u00abimpresa\u00bb: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell&rsquo;ambito di un&rsquo;attivit\u00e0 economica o professionale indipendente, anche quando tale attivit\u00e0 \u00e8 svolta da una sola persona;&rdquo;. Ne conseguerebbe il diritto per le professioni liberali a godere di quanto previsto dall&rsquo;art.10) per le procedure di recupero di crediti non contestati.<br \/> \t<strong>2 Art. 10, co. 1, L. 11 novembre 2011 n. 180<\/strong><br \/> \t1. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l&rsquo;integrale recepimento della direttiva 2011\/7\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese; b) fermo quanto previsto dall&rsquo;articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l&rsquo;Autorit\u00e0&rsquo; garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese. (&hellip;)&rdquo;)2<br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<em><strong>Art.2<br \/> \tDefinizioni<\/strong><\/em><br \/> \t1. Ai fini del presente decreto si intende per:<br \/> \ta) &ldquo;transazioni commerciali&rdquo;, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;<br \/> \tb) &ldquo;pubblica amministrazione&rdquo;, <strong>le amministrazioni di cui all&rsquo;articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivit\u00e0 per la quale e&rsquo; tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;<\/strong><br \/> \tc) &ldquo;imprenditore&rdquo;, ogni soggetto esercente un&rsquo;attivit\u00e0 economica organizzata o una libera professione;<br \/> \t<strong>d) &ldquo;interessi moratori&rdquo;: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;<br \/> \te) &ldquo;interessi legali di mora&rdquo;: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e&rsquo; pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;<br \/> \tf) &ldquo;tasso di riferimento&rdquo;: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue pi\u00f9 recenti operazioni di rifinanziamento principali;<br \/> \tg) &ldquo;importo dovuto&rdquo;: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong><em>Art.3<br \/> \tResponsabilit\u00e0 del debitore<\/em><\/strong><br \/> \t1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori <strong>sull&rsquo;importo dovuto <\/strong>ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo \u00e8 stato determinato dall&rsquo;impossibilit\u00e0 della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.<br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<em><strong>Art.4<br \/> \tDecorrenza degli interessi moratori<\/strong><\/em><br \/> \t<strong>1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.<br \/> \t2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:<br \/> \ta) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;<br \/> \tb) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e&rsquo; certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;<br \/> \tc) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e&rsquo; anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;<br \/> \td) trenta giorni dalla data dell&rsquo;accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell&rsquo;accertamento della conformit\u00e0 della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.<br \/> \t3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purch\u00e9 non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell&rsquo;articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.<br \/> \t4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore \u00e8 una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purch\u00e9 in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ci\u00f2 sia giustificato dalla natura o dall&rsquo;oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.<br \/> \t3<br \/> \t5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:<br \/> \ta) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;<br \/> \tb) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.<br \/> \t6. Quando \u00e8 prevista una procedura diretta ad accertare la conformit\u00e0 della merce o dei servizi al contratto essa non pu\u00f2 avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purch\u00e9 ci\u00f2 non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell&rsquo;articolo 7. L&rsquo;accordo deve essere provato per iscritto.<br \/> \t7. Resta ferma la facolt\u00e0 delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.<\/strong><br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong><em>Art.5<br \/> \tSaggio degli interessi<\/em><br \/> \t1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese \u00e8 consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall&rsquo;articolo 7.<br \/> \t2. Il tasso di riferimento \u00e8 cos\u00ec determinato: a) per il primo semestre dell&rsquo;anno cui si riferisce il ritardo, \u00e8 quello in vigore il 1\u00b0 gennaio di quell&rsquo;anno; b) per il secondo semestre dell&rsquo;anno cui si riferisce il ritardo, e&rsquo; quello in vigore il 1\u00b0 luglio di quell&rsquo;anno.<br \/> \t3. Il Ministero dell&rsquo;economia e delle finanze da&rsquo; notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.3<\/strong><br \/> \t3 Per il periodo 1\u00b0 gennaio &ndash; 30 giugno 2005 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione prevista, \u00e8 pari al 2,09% , ai sensi di quanto disposto dall&rsquo;articolo unico del comunicato 8 gennaio 2005.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 luglio-31 dicembre 2005 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8 pari al 2,05%, ai sensi di quanto disposto dall&rsquo;articolo unico del comunicato 28 luglio 2005.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 gennaio &ndash; 30 giugno 2006 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8 pari al 2,25%, ai sensi di quanto disposto dall&rsquo;articolo unico del comunicato 13 gennaio 2006.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 luglio-31 dicembre 2006 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8 pari al 2,83%, ai sensi di quanto disposto dall&rsquo;articolo unico del comunicato 10 luglio 2006.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 gennaio-30 giugno 2007 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8 pari al 3,58%, ai sensi di quanto disposto dall&rsquo;articolo unico del comunicato 5 febbraio 2007.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 luglio-31 dicembre 2007 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8 pari al 4,07 per cento ai sensi di quanto disposto dall&rsquo; articolo unico del comunicato 30 luglio 2007.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 gennaio &ndash; 30 giugno 2008 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8 pari al 4,20 per cento ai sensi di quanto disposto dall&rsquo; articolo unico del comunicato 11 febbraio 2008.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 luglio-31 dicembre 2008 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8 pari al 4,10 per cento ai sensi di quanto disposto dall&rsquo; articolo unico del comunicato 21 luglio 2008.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 gennaio-30 giugno 2009 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8 pari a 2,50 per cento ai sensi di quanto disposto dall&rsquo;articolo unico del comunicato 2 febbraio 2009.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 luglio-31 dicembre 2009 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8 pari all&rsquo;1 per cento, ai sensi di quanto disposto dall&rsquo;articolo unico del comunicato 28 agosto 2009.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 gennaio-30 giugno 2010 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8 pari all&rsquo; 1 per cento, ai sensi di quanto disposto dall&rsquo;articolo unico del comunicato 18 febbraio 2010.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 luglio &ndash; 31 dicembre 2010 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8 pari all&rsquo;1 per cento, ai sensi di quanto disposto dall&rsquo; articolo unico del comunicato 16 agosto 2010.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 gennaio &ndash; 30 giugno 2011 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8pari all&rsquo;1 per cento, ai sensi di quanto disposto dall&rsquo;articolo unico del comunicato 8 febbraio 2011.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 luglio-31 dicembre 2011 il saggio d&rsquo;interesse di cui al presente comma, al netto della maggiorazione ivi prevista, \u00e8 pari al 1,25 per cento, ai sensi di quanto disposto dall&rsquo;articolo unico del comunicato 18 luglio 2011.<br \/> \tPer il periodo 1\u00b0 gennaio &ndash; 30 giugno 2012 il saggio d&rsquo;interesse di cui al comma 1 del presente articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e&rsquo; pari all&rsquo;1 per cento, ai sensi di quanto disposto dall&rsquo; articolo unico del comunicato 27 gennaio 2012.<br \/> \tPer il periodo dal 1\u00b0 luglio &ndash; 31 dicembre 2012 il saggio d&rsquo;interesse di cui al comma 1 del presente articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e&rsquo; pari all&rsquo;1 per cento, ai sensi di quanto disposto dall&rsquo;articolo unico del comunicato 13 luglio 2012. 4<br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong><em>Art. 6<br \/> \t(Risarcimento delle spese di recupero).<\/em><br \/> \t1. Nei casi previsti dall&rsquo;articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.<br \/> \t2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E&rsquo; fatta salva la prova del maggior danno, che pu\u00f2 comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.<\/strong><br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong><em>Art.7<br \/> \t(Nullit\u00e0)<\/em><br \/> \t1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.<br \/> \t2. Il giudice dichiara, anche d&rsquo;ufficio, la nullit\u00e0 della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l&rsquo;esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all&rsquo;importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.<br \/> \t3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l&rsquo;applicazione di interessi di mora. Non e&rsquo; ammessa prova contraria.<br \/> \t4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all&rsquo;articolo 6.<br \/> \t5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore \u00e8 una pubblica amministrazione e&rsquo; nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullit\u00e0 \u00e8 dichiarata d&rsquo;ufficio dal giudice.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong><em>Art. 8<br \/> \tTutela degli interessi collettivi<\/em><\/strong><br \/> \t1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell&rsquo;economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:<br \/> \t<strong>a) di accertare la grave iniquit\u00e0, ai sensi dell&rsquo;articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l&rsquo;uso;<\/strong><br \/> \tb) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;<br \/> \tc) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o pi\u00f9 quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicit\u00e0 del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.<br \/> \t2. L&rsquo;inibitoria \u00e8 concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.<br \/> \t3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell&rsquo;associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravit\u00e0 del fatto.<br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<strong><em>Art.9<br \/> \tModifiche al codice di procedura civile<br \/> \t(omissis)5<\/em><\/strong><br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<em><strong>Art.10<br \/> \tModifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192<\/strong><\/em><br \/> \t1. All&rsquo;articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 \u00e8 cos\u00ec sostituito: &ldquo;In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d&rsquo;interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua pi\u00f9 recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di <strong>otto punti <\/strong>percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell&rsquo;importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.&rdquo;.<br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t<em><strong>Art.11<br \/> \tNorme transitorie finali<br \/> \t(omissis)<\/strong><\/em><br \/> \t2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina pi\u00f9 favorevole per il creditore.<br \/> \t3. La riserva della propriet\u00e0 di cui all&rsquo;articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l&rsquo;acquirente ed il venditore, \u00e8 opponibile ai creditori del compratore se \u00e8 confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.<br \/> \t(omissis)<br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"> \t<strong>* * *<br \/> \tD. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192<br \/> \tIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br \/> \tVista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della liberta&rsquo; d&rsquo;impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare l&rsquo;articolo 10;<br \/> \tVista la direttiva 2011\/7\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);<br \/> \tVisto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000\/35\/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;<br \/> \tVista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;<br \/> \tSulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell&rsquo;economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;<br \/> \tEmana il seguente decreto legislativo:<br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"> \t<strong>Art. 1<br \/> \tModifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231<\/strong><br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000\/35\/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/> \ta) l&rsquo;articolo 1 e&rsquo; sostituito dal seguente: \u00abArt. 1 (Ambito di applicazione). &ndash; 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.\u00bb;<br \/> \tb) l&rsquo;articolo 2 e&rsquo; sostituito dal seguente: \u00abArt. 2 (Definizioni). &ndash; 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) &ldquo;transazioni commerciali&rdquo;: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b) &ldquo;pubblica amministrazione&rdquo;: le amministrazioni di cui all&rsquo;articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivit\u00e0 per la quale e&rsquo; tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) &ldquo;imprenditore&rdquo;: ogni soggetto esercente un&rsquo;attivit\u00e0&rsquo; economica organizzata o una libera professione; d) &ldquo;interessi moratori&rdquo;: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; e) &ldquo;interessi legali di mora&rdquo;: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e&rsquo; pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; f) &ldquo;tasso di riferimento&rdquo;: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue pi\u00f9 recenti operazioni di rifinanziamento principali; g) &ldquo;importo dovuto&rdquo;: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.\u00bb;<br \/> \tc) all&rsquo;articolo 3, dopo le parole: \u00abinteressi moratori\u00bb sono inserite le seguenti: \u00absull&rsquo;importo dovuto\u00bb;<br \/> \td) l&rsquo;articolo 4 e&rsquo; sostituito dal seguente: \u00abArt. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). &ndash; 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e&rsquo; certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e&rsquo; anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell&rsquo;accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell&rsquo;accertamento della conformit\u00e0 della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purch\u00e9 non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell&rsquo;articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e&rsquo; una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purch\u00e9 in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ci\u00f2 sia giustificato dalla natura o dall&rsquo;oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 6. Quando e&rsquo; prevista una procedura diretta ad accertare la conformit\u00e0 della merce o dei servizi al contratto essa non pu\u00f2 avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purch\u00e9 ci\u00f2 non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell&rsquo;articolo 7. L&rsquo;accordo deve essere provato per iscritto. 7. Resta ferma la facolt\u00e0 delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.\u00bb;<br \/> \te) l&rsquo;articolo 5 e&rsquo; sostituito dal seguente: \u00abArt. 5 (Saggio degli interessi). &ndash; 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e&rsquo; consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall&rsquo;articolo 7. 2. Il tasso di riferimento e&rsquo; cos\u00ec determinato: a) per il primo semestre dell&rsquo;anno cui si riferisce il ritardo, e&rsquo; quello in vigore il 1\u00b0 gennaio di quell&rsquo;anno; b) per il secondo semestre dell&rsquo;anno cui si riferisce il ritardo, e&rsquo; quello in vigore il 1\u00b0 luglio di quell&rsquo;anno. 3. Il Ministero dell&rsquo;economia e delle finanze da&rsquo; notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.\u00bb;<br \/> \tf) l&rsquo;articolo 6 e&rsquo; sostituito dal seguente: \u00abArt. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). &ndash; 1. Nei casi previsti dall&rsquo;articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. 2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E&rsquo; fatta salva la prova del maggior danno, che pu\u00f2 comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.\u00bb;<br \/> \tg) l&rsquo;articolo 7 e&rsquo; sostituito dal seguente: \u00abArt. 7 (Nullit\u00e0). &ndash; 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Il giudice dichiara, anche d&rsquo;ufficio, la nullit\u00e0 della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l&rsquo;esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all&rsquo;importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. 3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l&rsquo;applicazione di interessi di mora. Non e&rsquo; ammessa prova contraria. 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all&rsquo;articolo 6. 5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e&rsquo; una pubblica amministrazione e&rsquo; nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullit\u00e0 \u00e8 dichiarata d&rsquo;ufficio dal giudice.\u00bb;<br \/> \th) all&rsquo;articolo 8, comma 1, la lettera a) e&rsquo; sostituita dalla seguente: \u00aba) di accertare la grave iniquita&rsquo;, ai sensi dell&rsquo;articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l&rsquo;uso.\u00bb.<br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"> \t<strong>Art. 2<br \/> \tModifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192<\/strong><br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. All&rsquo;articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: \u00abdi sette punti percentuali\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi otto punti percentuali\u00bb.<br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"> \t<strong>Art. 3<br \/> \tDisposizioni finali<\/strong><br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \t1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013.<br \/> \tIl presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.<br \/> \tE&rsquo; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br \/> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"> \tDato a Roma, add\u00ec 9 novembre 2012<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Pubblicato sulla G.U. n. 167 del 15\/11\/2012 il D. 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